Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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L'emozionante storia degli esplosivi della PS - Custodia degli esplosivi in sequestro

 

L'emozionante storia degli esplosivi della PS

Nella circolare del 26 maggio 2008 il Ministero dell'Interno portava alla luce un fatto sorprendente: gli uffici territoriali detenevano esplosivi, detonatori e micce detonanti, senza alcuna regola, né sul controllo formale, né sulla sicurezza dei locali.

La circolare scriveva quanto segue_
Nr.300\C3\l 11\22.1\ 10165 del 26 maggio 2008
Circolare telegrafica
Oggetto: Detenzione materiale esplodente in uso al personale artificiere della Polizia di Stato
In riferimento ai dati pervenuti da codesti Uffici, mirati alla verifica dei quantitativi del materiale esplodente, innescante e la relativa sistemazione logistica, è emerso che alcuni Uffici detengono dei quantitativi superiori al reale fabbisogno del personale in argomento, e che la stessa sistemazione logistica non rispetta, in parti ritenute imprescindibili, la normativa vigente in materia di stoccaggio dello stesso materiale.
Pur considerando che le norme del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, non si applicano integralmente alle FF.AA. e di Polizia, si ritiene, tuttavia, richiamare l’attenzione su alcune cautele essenziali nella custodia degli esplosivi che comunque, a mente del citato Testo unico, del relativo Regolamento e delle altre disposizioni generali vigenti in materia, debbono necessariamente essere tenute in conto. Innanzitutto la “riserva operativa” del suddetto materiale esplodente, ove detenuta negli uffici, deve sempre essere custodita all' interno di armadi ignifughi del tipo REI 120 e/o blindati aventi caratteristiche di resistenza al fuoco certificate, rispettando altresì, le condizioni che:
1 - tutti gli esplosivi detenuti nei predetti armadi, che sono esclusivamente quelli che l'Amministrazione di volta in volta assegna ai nuclei artificieri, siano oggetto di specifica annotazione su registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportate la data del carico e dello scarico, l'esatta tipologia e denominazione dei prodotti esplodenti, la causale della movimentazione, il nominativo leggibile di chi effettua il prelievo o il deposito e la firma. Sul predetto registro saranno sommariamente annotati, anche mediante sbarratura, gli esiti dei periodici controlli ispettivi;
2- all’interno dei locali, e ancor più all’interno degli stessi armadi, non siano presenti materiali altamente infiammabili (solventi, carburanti, alcool, ecc.);
3 - gli esplosivi da scoppio siano conservati in armadi separati da quelli ove sono contenuti gli esplosivi da innesco (detonatori) e che la loro conservazione avvenga osservando tutte le regole prudenziali previste dalle norme in materia, con particolare riferimento all’effettuazione di periodiche verifiche sullo stato degli stessi e sul rischio costituito da inneschi accidentali per urto o elettroinduzione;
4 -nei locali in cui è custodito il materiale esplodente siano disponibili due estintori di adeguate caratteristiche e capienza (da stabilirsi, caso per caso, in relazione alle dimensioni ambientali), comunque idonei e proporzionati a combattere eventuali principi di incendio;
5 - i locali interessati rispondano, compatibilmente con le esigenze di sicurezza esplosivistica, alle caratteristiche anti-intrusione e antincendio previste dalla normativa vigente per le armerie della Polizia di Stato e siano comunque soggetti a vigilanza specifica da parte del personale di guardia;
6 - il Dirigente dell’Ufficio, avvalendosi del parere tecnico del Responsabile dei Nucleo Artificieri, predisponga un’idonea valutazione dei rischi correlati allo stoccaggio del materiale esplodente in relazione alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
7- la disponibilità all’accesso agli armadi sia limitata al solo personale qualificato e che tutti gli accessi agli armadi stessi,indipendentemente dal prelievo o dallo scarico o di esplodenti, siano comunque annotati nel registro di cui al punto 1, indicandone la causale;
8 - sia tassativamente esclusa, nei predetti armadi e, a maggior ragione, all’interno degli Uffici della Polizia di Stato privi dei necessari requisiti di sicurezza, la detenzione di esplodenti non riconosciuti e classificati ex art.53 TULPS ovvero, se trattasi di esplosivi d’uso civile, sprovvisti di marcatura CE del Tipo di cui alla direttiva 93/15/CEE ed al Decreto legislativo 997, n. 7, 2 gennaio, non essendo, comunque consentita, in casi quali quelli in esame, la detenzione in luoghi di lavoro di materiali, anche. pirotecnici, oggetto di sequestro.
Nello specifico, per una più idonea gestione del materiale e fermo quanto disposto con la circolare 557 TAS.15955-XV.H.8 dell’1.12.2006, al punto D (v.i . intranet ministerialehttp://108.214 link Polizia Amministrativa - Circolari), si ritiene opportuno che sia detenuto il minimo quantitativo necessario per l'attività operativa, nella misura massima di 3 Kg. di esplosivo, compreso il materiale utilizzato per l’attività addestrativa, nr. 50 detonatori, mt. 50 di micce detonanti. Si richiama l'attenzione affinché tali quantitativi siano, caso per caso, discrezionalmente suscettibili di ulteriore riduzione in rapporto alle prevedibili e reali esigenze operative locali.
Nelle more della individuazione di siti dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza o della Difesa idonei e logisticamente ottimali in relazione alle esigenze dei rispettivi uffici, lo stoccaggio del materiale esplodente in eccesso ai quantitativi sopra evidenziati potrà essere provvisoriamenteeffettuato presso gli Stabilimenti militari dell’AID (Agenzia Industrie Difesa), siccome dotati delle idonee riservette per lo stoccaggio.
Con i responsabili dei predetti Stabilimenti potranno essere prese diretteintese dai Dirigenti degli Uffici in indirizzo.
Si raccomanda, infine, di voler impartire le opportune disposizioni inerenti la, tenuta dei registri di carico e scarico dei materiali disponendo, nelle more dell’informatizzazione delle procedure interne relative ai depositi ed alle riservette di esplodenti della Polizia di Stato, che semestralmente siano trasmessi a questa Direzione Centrale, Servizio Reparti Speciali, i dati completi relativi al consumo ed il materiale impiegato e/o distrutte).

Una frase è interessante. Quella in cui si dice Pur considerando che le norme del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, non si applicano integralmente alle FF.AA. e di Polizia. Era ora che qualcuno si rendesse conto che le norme di PS sono dirette ai cittadini e non agli enti pubblici; questi si autoregolano come meglio credono. È sbagliato dire che non si applicano solo a FF.AA. e Polizia, ma è già un passo avanti; ad esempio il Banco di prova detiene armi e munizioni con regole stabilite da esso stesso. E così i Vigli del Fuoco i quali, del resto, sono competenti per la valutazione della sicurezza dei depositi di esplosivi e quindi non hanno bisogno di istruzioni da parte dei giuristi.  Ma allora, se questo è il diritto, come mai la PS pretende da sempre di controllare le armerie dei TSN? Può controllare i cittadini che vanno al TSN e le registrazioni che li riguardano, ma la loro competenza si ferma lì.
Degna di nota la disposizione che le materie esplodenti devono essere conservate in armadi metallici blindati, Ma se l'allegato C al Regolamento di PS fornisce l'ovvia prescrizione che questi materiali vanno conservati su scaffalature aperte, come fa il giurista che ha scritto la circolare a pensare di infilarli in un armadio metallico? Quattro chili di esplosivo appoggiati a terra fanno una buca di circa un metro di diametro e 50 cm di profondità; gli stessi quattro chili entro una cassaforte formano 4.000 litri di gas e la trasformano in una bomba a frammentazione con frammenti pericolosi anche fino a 200 metri. E la cassaforte non impedisce l'esplosione accidentale: ad esempio la dinamite che è gelata ed ha trasudato nitroglicerina, ben potrebbe esplodere per un forte urto contro la parete di metallo con cui è a contatto.
Gli allegati al Reg. di PS sono poi categorici nel richiedere la separazione dei locali con materie esplodenti da quelli frequentati da persone e che le strutture siano rinforzate; in altre parole se sopra o sotto alla stanza degli esplosivi vi è un locale, il pavimento deve reggere ad una eventuale esplosione. Come dire che ben difficilmente in un ufficio di PS vi sono le condizioni tecniche per custodire con sicurezza chili di esplosivo e che il problema non si risolve con le circolari.
Se invece di incaricare del problema ad un giurista, avessero chiesto ad un tecnico, questi avrebbe potuto risolverlo ponendosi tre domande: 1) A che cosa ci serve l'esplosivo 2) Quanto esplosivo ci serve? 3) Quale esplosivo può essere detenuto senza pericolo di esplosioni?  Facilmente avrebbe potuto rispondere:
1) L'esplosivo di solito viene usato dagli artificieri quando devono eliminare un pacco sospetto o una bomba che non si può disinnescare; il quantitativo necessario è modesto, due o tre etti. Può sorgere la necessità di una demolizione urgente di muri o porte od oggetti (auto ad es.).
2) Si sa che per tranciare un trave di legno con esplosivo militare sistemato su di esso o attorno ad esso, senza intasamento, occorrono tanti grammi di esplosivo quanti sono i centimetri quadrati di sezione del tronco (cioè per un tronco di 20 cm di diametro circa 300 grammi di esplosivo); per sbarre, travi, binari in ferro occorre un quantitativo di circa 20 grammi per ogni centimetro quadrato di sezione; per il cemento armato di circa 4 grammi per ogni centimetro; per abbattere un muro si ritiene occorrano 60 grammi di esplosivo per ogni cm di spessore. Vale a dire che con 2 chili di esplosivo si risolve quasi ogni problema.
3) Il tritolo è un esplosivo che esplode solo con adeguato detonatore; senza detonatore può essere segato, martellato e bruciato nel caminetto; un tempo era stato persino tolto dalla lista delle sostanze esplodenti ai fini del maneggio.
Conclusione: negli uffici tenete solo del tritolo, lo potete metter anche in un baule; tenete solo la quantità strettamente necessaria, fate in modo che non venga rubato e controllate che qualche cretino non metta i detonatori e la miccia detonante dentro al baule!

Il problema veniva riaffrontato dieci anni dopo con questa circolare
Nr.300\C3\111\22.1 - Roma, 21-3-2018
Facendo seguito alla precedente circolare (N. 300/C3/111/22.1/10165 datata 26 maggio 2008) inerente la detenzione del materiale esplodente in uso al personale artificiere della Polizia di Stato ed in riferimento all’attenta analisi dei dati pervenuti circa le modalità di detenzione ed uso dello stesso nonché l’aggiornamento normativo nazionale ed europeo, è doveroso reiterare le disposizioni sulla sistemazione logistica del materiale esplodente ed innescante in uso al predetto personale.
Tenuto conto delie norme del T.U.L.P.S., del relativo Regolamento e delle vigenti disposizioni generali in materia, si conferma che la “riserva operativa” del materiale esplodente in dotazione ai nuclei artificieri, qualora detenuta negli uffici, deve sempre essere custodita all’interno di armadi ignifughi del tipo REI 90 (o superiore) aventi caratteristiche di resistenza al fuoco certificate già assegnati a codesti Uffici ribadendo, inoltre, le seguenti raccomandazioni:
1.   tutti gli esplosivi detenuti nei predetti armadi, che sono esclusivamente quelli che l’Amministrazione di volta in volta assegna ai nuclei artificieri, siano oggetto di specifica annotazione su registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportate la data del carico e dello scarico, l’esatta tipologia e denominazione dei prodotti esplodenti, la causale della movimentazione, il nominativo leggibile di chi effettua il prelievo o il deposito e la firma. Sul predetto registro saranno sommariamente annotati, anche mediante sbarratura, gli esiti dei periodici controlli ispettivi;
2.   all’interno dei locali, e ancor più all’interno degli stessi armadi, non siano presenti materiali altamente infiammabili (solventi, carburanti, alcool, ecc.) nonché elettrodomestici anche di piccole dimensioni che possano produrre calore o altro materiale esplodente non pertinente alla dotazione di reparto;
3.   gli esplosivi da scoppio siano conservati in armadi separati da quelli ove sono contenuti gli esplosivi da innesco (detonatori) e che la loro conservazione avvenga osservando tutte le regole prudenziali previste dalle norme in materia, con particolare riferimento all’effettuazione di periodiche verifiche sullo stato degli stessi e sul rischio costituito da inneschi accidentali per urto, calore o elettroinduzione;
4.   nei locali in cui è custodito il materiale esplodente siano disponibili almeno due estintori di adeguate caratteristiche e capienza (da stabilirsi, caso per caso, in relazione alle dimensioni ambientali), comunque idonei e proporzionali a combattere eventuali principi di incendio;
5.   i locali interessati rispondano, compatibilmente con le esigenze di sicurezza esplosivistica, alle caratteristiche anti-intrusione e antincendio previste dalla normativa vigente per le armerie della Polizia di Stato e siano comunque soggetti a vigilanza specifica da parte del personale di guardia;
6.   il Dirigente dell' Ufficio, avvalendosi del parere tecnico del Responsabile del Nucleo Artificieri, predisponga un'idonea valutazione dei rischi correlali allo stoccaggio del materiale esplodente in relazione alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
7.   la disponibilità all’accesso agli armadi sia limitata al solo personale qualificato e che tutti gli accessi agli armadi stessi, indipendentemente dal prelievo o dallo scarico di esplodenti, siano comunque annotati nel registro di cui al punto 1, indicandone la causale;
8.   sia tassativamente esclusa, nei predetti armadi ed, a maggior ragione, all’interno degli Uffici della Polizia di Stato privi dei necessari requisiti di sicurezza, la detenzione di esplodenti non riconosciuti e classificati ex art. 53 TULPS ovvero, se trattasi di esplosivi d’uso civile, sprovvisti di marcatura CE del Tipo di cui alla direttiva 93/15/CEE ed al Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, non essendo, comunque, consentita, in casi quali quelli in esame, la detenzione in luoghi di lavoro di materiali, anche pirotecnici, oggetto di sequestro;
Si ritiene, inoltre, opportuno che sia detenuto il minimo quantitativo necessario per l’attività operativa, nella misura massima di 3 Kg. di esplosivo, compreso il materiale utilizzato per fattività addestrativa. nr. 50 detonatori, mt. 50 di micce detonanti e/o a lenta combustione. Si attira l’attenzione sul fatto che tali quantitativi sono, caso per caso, discrezionalmente suscettibili di riduzione in rapporto alle reali esigenze operative locali.
Lo stoccaggio del materiale esplodente eccedente deve essere effettuato presso idonei siti dell'Amministrazione o della Difesa qualora individuati come già richiesto nella precedente circolare; in alternativa si segnala che potranno essere attivati gli Stabilimenti militari competenti per area, mediante l’AID (Agenzia Industrie Difesa).
In via generale si richiama quanto disposto con le circolari in materia dall’Ufficio per l'Amministrazione Generale (intranet
http//info.cedinterforze.interno.it), da ultima la N.557/PAS/U/017785/XV.H.8 datata 06.12.2017
in particolare al punto D ‘'Materiali oggetto di sequestro - cautele e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" e la
N.557/PAS/U/018168/XV.H.8 datata 14.12.2017
contenente le indicazioni operative.
Si raccomanda di voler ribadire le opportune disposizioni inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico dei materiali disponendo che semestralmente siano trasmessi a questa Direzione Centrale, Servizio Reparti Speciali, i dati completi relativi al consumo ed il materiale impiegato e/o distrutto nonché un'attenta verifica da parte del Dirigente dei dati inseriti.
Si richiama, da ultima, la prioritaria importanza della corretta compilazione, verifica da parte dei Sigg. Dirigenti responsabili e successivo inoltro dei prospetti mensili relativi alle attività svolte e alla situazione logistica/organica dei nuclei artificieri.

Come si vede nulla di nuovo; si insiste sugli armadi blindati, si insiste su consigli ovvi e offensivi per chi li riceve (si ipotizza che i dirigenti degli artificieri mettano la benzina assieme all'esplosivo) e non sanno trovare una soluzione sul luogo in cui mettere la cassaforte! Si ipotizza una esplosione da elettroinduzione che si verifica solo su cariche munite di detonatori elettrici già collegati ai lunghi cavi che li collegano all'esploditore e agiscono come bobine!! Come si vede competenza a livello zero che pensa di risolvere il problema diminuendo i chili detenibili da 4 a 3, ma autorizza 50 detonatori (pericolosi) quando ne bastavano 5.
Notevoli anche le circolari citate sulla custodia degli artifici pirotecnici sequestrati che dimostrano, se ce ne era ancora bisogno, che nella PS navigano nella nebbia e al buio!
La stessa circolare 6-12-2017 scrive: Inoltre, si segnala che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg. 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure, ad un metro con interposizione di materiale dì classe zero di reazione a fuoco e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg. per metro cubo. Per le attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, i! locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l’accesso allo stesso, che può avvenire anche attraverso l’area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.
Quindi nulla vieterebbe alla Ps di custodire qualche quintale (peso lordo) di artifici in un locale separato di 50 mc. Cosa che la circolare del 2017 espressamente valuta: Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, prima che intervenga l’affidamento in giudiziale custodia, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all’ interno delle strutture delle Forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati. Rimane fermo il divieto di custodire anche piccoli quantitativi di esplosivi non marchiati. Tutto quasi chiaro se il giurista che ha scritto la circolare si fosse reso conto che dire elevato quantitativo significa non dire nulla! Lui non sa quando un quantitativo è elevato, e gli operatori si arrangino!
Infine l'ultima chicca:
Gli eventuali artifici oggetto di sequestro dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplodenti di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti nelle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti.
Ma con quale diritto quelli del ministero pensano di poter rifilare a forza la custodia di esplosivi a privati e militari? Persino quando l'incarico è dato dall'autorità giudiziaria, chi è nominato custode può richiedere di essere esentato per giustificato motivo, personale o relativo al luogo di deposito. E per i militari, pensano davvero di potersi presentare alla polveriera e scaricargli qualche quintale di esplodenti con fossero patate? Vi è tutta una catena di comando da rispettare, una serie di controlli da fare e il Ministero non può pretendere nulla dai militari se prima non sono state fissate in un regolamento comune le modalità operative .
  

Segue poco dopo questa precisazione:
Prot. 0026631 del 27/11/2018
OGGETTO: Detenzione materiale esplodente in dotazione ai Nuclei Artificieri della Polizia di Stato.
 (rif: prot. n. 23198 del 12/10/2018 e 26051 del 19/11/2018)
Si fa seguito alla nota p.c. prot. n. 3246 del 25 maggio 2018. con la quale è stato rappresentato che. per quanto di competenza, al momento, non è possibile depositare esplosivi e munizioni di proprietà dell'Amministrazione presso privati.
Si fa anche riferimento alle richieste riportate a margine, tese ad acquisire le tempistiche per eventuali diverse disposizioni, in ragione dell'impossibilità dei Nuclei Artificieri di detenere in sede tutti i materiali in dotazione, nonché dell'impossibilità di conservarli presso i Depositi dell'Esercito a causa delle limitazioni da quest' Ente imposte.
Delta corrispondenza evidenzia inoltre che già in passato diversi Nuclei hanno superato le difficoltà organizzative attraverso la collaborazione di aziende private certificate.
Nel merito, occorre precisare che l'impossibilità rappresentata con la citata nota del 25 maggio 2018 è da riferirsi alle funzioni di questo Servizio Logistico in quanto non ha competenza nella stipula di convenzioni in sede locale per la locazione di spazi immobiliari da destinarsi a deposito dei materiali in argomento.
Si soggiunge, inoltre, che questo Servizio Logistico non avrebbe informazioni sufficienti ad avviare alcuna verifica sul possesso, da parte del locatore, dei requisiti tecnici ed amministrativi, e la spesa non troverebbe giusta imputazione sui capitoli di bilancio che. invece, sono utilizzati per la tornitura di beni e servizi connessi ai materiali c non anche per la locazione a titolo oneroso di spazi idonei alla loro conservazione.
Ove se ne ravvedesse l'effettiva necessità, di concerto con codesto Servizio, sarebbe necessaria un'analisi da avviare da un diverso punto di vista, teso a quantificare le reali necessità locali e successivamente prevedere il coinvolgimento dell'Ufficio per le Attività Contrattuali per l'accasermamento della Polizia di Stato.
Nulla osta, invece, da parte di questo Servizio Logistico, nei casi in cui in sede locale i Questori o i Dirigenti degli Uffici presso cui operano i Nuclei Artificieri, collaborati dal proprio personale tecnico ed operativo, perfezionino, a titolo gratuito, delle convenzioni con Società private in possesso di tutti i requisiti di Legge ed in grado di soddisfare le specifiche esigenze (ampiezza e sicurezza degli spazi, orari di accesso, e quant'altro è ritenuto necessario).

Nulla di utile; come si vede, privati ed esercito non sono utilizzabili e bastava una telefonata per appurare la cosa. Ma poi, l'unico motivo che giustifica la detenzione presso gli uffici di PS è di poter disporre dell'esplosivo in casi urgenti. Se si ha il tempo di andare a ritirarlo dall'esercito, vuol dire che non vi è urgenza. Circa i privati, i depositi di esplosivi sono pochi e di certo non raggiungibili rapidamente.

Una settimana dopo l'idea luminosa, quasi pirotecnica, del Ministero
Con circolare Nr.300\C3\l 11\22.1\ del 3-12-2018 il Ministero scriveva ancora:
Ad integrazione delle precedenti circolari di questo Servizio inerenti la detenzione del materiale esplodente in uso al personale Artificiere della Polizia di Stato, si rappresenta che il Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha autorizzato, con la nota che si allega e nelle more di una definizione più ampia della tematica, il perfezionamento di convenzioni da stipulare a livello locale ed a titolo gratuito con Società private in possesso di tutti i requisiti di Legge per soddisfare le specifiche esigenze di detenzione del materiale in argomento.
Di tali convenzioni, così come pure di eventuali perduranti problematiche connesse allo stoccaggio del predetto materiale, dovrà essere data comunicazione al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ed a questo Servizio.

Si noti la stranezza di pretendere che ditte private, ricattabili perché devono avere licenze di PS, conservino gratuitamente gli esplosivi della PS. Ma dice tante cose sulla mentalità di certi funzionari di PS.

Nel 2019 il più recente (ma sicuramente non ultimo) botto:
Nr.300\C3\l 11\22.1\ Data: 19/12/2019
Oggetto: Detenzione materiale esplodente eccedente in dotazione ai nuclei artificiere della Polizia di Stato. Chiarimenti.

Di seguito alla precedente circolare di questo Servizio nr.300/C3/l 11/22.1/0006497 del 21 marzo 2018 inerente la detenzione del materiale esplodente in uso al personale Artificiere della Polizia di Stato ed alla successiva integrazione di cui alla nota nr.300/C3/l 11/22.1/0027152 del 3 dicembre 2018, sono giunte diverse segnalazioni circa le difficoltà riscontrate nella custodia dei materiali esplodenti in eccesso presso i depositi militari dell’Esercito Italiano.
In particolare è stato evidenziato che presso detti depositi è possibile detenere esclusivamente bobine intere di miccia detonante e/o a lenta combustione.
Alla luce di quanto sopra, si stabilisce che il quantitativo massimo che può essere detenuto all’interno dei locali di codesti Uffici, opportunamente adibiti allo scopo, sia di 4 Kg. di esplosivo comprensivo sia di quello utilizzato per l’operatività e per l’addestramento, sia di quello presente nelle micce detonanti. Oltre a questo quantitativo si potranno altresì detenere nr. 50 detonatori e 50 mt. di miccia a lenta combustione.
Restano invariate le altre disposizioni contenute nelle circolari sopra citate.

Proprio il botto finale: dopo dieci anni di ponzamenti e circolari il ruggito della burocrazia: facciamo 4 chili invece di 3 e non se ne parli più!
I primi quattro firmatari delle circolari, senz'altro dotati di qualità non misurabili ma elevate, sono diventati Questori o Prefetti; il quarto, che ha giustamente capito che no era il caso di continuare a pestar l'acqua nel mortaio, perché non era problema da risolvere con cicolari, ma con norne chiare e strutture adeguate, ed ha messo una pezza finale sulla assurda vicenda, non ancora.

Mi chiederete: perché ricordare questo argomento?
Ve lo spiego: perché ogni volta che un funzionario assume arie da inquisitore per una cartuccia in più o in meno, o che si inventa casseforti ed allarmi per detenere una pistola, o che crede che le armi antiche siano un pericolo per la sicurezza pubblica, potrete pensare che è un poveretto che vuol vedere una pagliuzza negli occhi del cittadino e non vede il trave nella sua testa, che si agita se un ladro può rubare una pistola a ruota, ma che forse è seduto sopra quattro chili di esplosivo che  quattro suoi pari non hanno saputo dove mettere!

Bolzano, 27-11-2022

 

 



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